Art. 29.
(Etichettatura).

      1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei funghi devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.
      2. Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative specie.
      3. L'etichettatura dei funghi freschi preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare l'indicazione dell'obbligo della cottura.
      4. La dicitura «ai funghi» o diciture simili, utilizzata nell'etichettatura di prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di ulteriori specificazioni.

 

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Capo  V
VIGILANZA E SANZIONI
AMMINISTRATIVE